Introdotto dalla legge di Bilancio 2021, il bonus acqua potabile è un credito d’imposta tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di:
- filtraggio
- mineralizzazione
- raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Il bonus spetta alle persone fisiche, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito è riconosciuto fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a:
- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche
- 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.
I contribuenti che non esercitano attività d’impresa in contabilità ordinaria possono usufruire del credito d’imposta solo se effettuano il pagamento delle spese con versamento bancario o postale o altri mezzi tracciabili.
Dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, chi ha diritto al bonus deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente, utilizzando l’apposito modello.
Poiché la legge ha previsto un limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un provvedimento dell’Agenzia delle entrate (da pubblicare entro il 31 marzo di ciascun anno) renderà nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, pertanto, dal totale delle richieste validamente presentate.
Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo possono successivamente utilizzare il credito:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo
- in compensazione, tramite modello F24.
Gli altri beneficiari devono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione.
Fonte: Idealista del 19/07/2021