Con la risposta n. 676, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in base a quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , “l’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso”.
In caso invece di subentro ex lege nel contratto di locazione, da ricondurre ad eventi estranei alla volontà negoziale, la successione nella posizione del locatore o del conduttore deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate e non deve essere corrisposta alcuna imposta. In particolare, quando si parla di subentro ex lege nel contratto di locazione, ai fini fiscali, il solo adempimento richiesto è quello di comunicare all’Agenzia delle Entrate la successione nella posizione del conduttore o del locatore. Ma in che modo?
Per comunicare all’Agenzia delle Entrate la successione nella posizione del conduttore o del locatore è necessario indicare il codice “6” nell’elenco degli “Adempimenti successivi” relativi al modello RLI; poi deve essere compilata la casella “Tipologia di subentro” inserendo il codice “2” previsto “in caso di trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione”.
In sede di subentro ex lege nel contratto di locazione nella posizione di locatore, può essere esercitata anche l’opzione per accedere al regime della cedolare secca entro l’ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro. Bisogna indicare la data relativa all’adempimento nella casella “Data fine proroga o data cessione o Data risoluzione o data subentro” e gli estremi del contratto; inoltre deve essere compilato il quadro “B” che contiene i dati anagrafici del soggetto che non è più parte del contratto (selezionando la casella cedente) e del subentrato (selezionando la casella cessionario/subentrante).
Fonte: Idealista 11/10/2021