A Fisco Oggi un contribuente ha posto il seguente quesito: “Rientrano tra gli interventi ammessi al bonus facciate quelli per rifare il parapetto e la verniciatura della ringhiera?”.
In merito, il Fisco ha spiegato che si può usufruire del bonus facciate a patto che l’edificio oggetto degli interventi si trovi in zona A o B oppure in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Con la circolare n. 2/2020, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che i lavori riconducibili al decoro urbano – come quelli su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni – o relativi alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata, rientrano tra gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale.
Di recente, con la risposta n. 434, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che per poter usufruire del bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Inoltre, secondo quanto previsto dalla norma, nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, “ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015, (…), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008”.
Sempre sul fronte degli interventi per poter beneficiare del bonus facciate, la circolare n. 2/E del 2020 ha chiarito che “l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro ‘esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)’ e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale”.
Via libera quindi agli interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi che costituiscono la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, ma anche i lavori riconducibili al decoro urbano, come quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Fonte: idealista.it / Fisco Oggi – 03/11/2020