La giurisprudenza si è di recente espressa in tema di agevolazioni prima casa e residenza di famiglia, spiegando quali sono le condizioni in base alle quali non si perdono i benefici. Una delle condizioni necessarie, infatti, è trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto. Ma cosa accade se un solo membro del nucleo familiare che ha usufruito del bonus non ha provveduto a fare quando richiesto dalla norma? Vediamolo insieme.
Nello specifico, la vicenda riguarda una famiglia composta da due coniugi, titolari del diritto di abitazione, ciascuno per il 50% indiviso, e da due figli, titolari della nuda proprietà, ciascuno per il 50% indiviso. Alla famiglia è stato notificato un atto dall’ufficio delle Entrate di Bari per recuperare a tassazione il maggior importo per Iva all’aliquota del 10%, questo perché uno dei due coniugi non ha trasferito la residenza nel comune in cui si trova l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro i 18 mesi dal rogito. E i restanti acquirenti sono stati ritenuti responsabili in solido col predetto.
Il giudizio di primo e secondo grado
In primo grado è stato accolto parzialmente il ricorso, “rilevando che poiché uno dei due coniugi e i due figli avevano assolto l’onere di trasferire la propria residenza entro il termine di legge, la decadenza dal beneficio fiscale era illegittima nei loro confronti, mentre non altrettanto poteva dirsi nei confronti dell’altro soggetto rimasto inerte nel trasferimento della residenza”. In secondo grado i giudici hanno osservato “che correttamente la Corte di prima istanza aveva rigettato il ricorso del coniuge inadempiente poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condizione affinché l’altro coniuge non residente, possa comunque godere del beneficio di cui in parole, è che l’acquisto ricada nella comunione legale in quanto verrebbe in risalto il concetto di ‘residenza della famiglia”.
L’ordinanza della Cassazione
La vicenda è poi arrivata in Cassazione. Con l’ordinanza n. 3123 del 2 febbraio scorso, la Cassazione ha condannato le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. I Supremi giudici hanno innanzitutto “richiamato la costante giurisprudenza della Corte sul punto, la quale afferma, in estrema sintesi, che “in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso”.
Via libera, dunque, alle agevolazioni prima casa con la residenza di famiglia se c’è comunione dei beni, in caso contrario entrambi i coniugi devono trasferire la propria residenza entro i tempi stabiliti dalla norma.
Fonte: Idealista 18/04/2023