L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di agevolazioni prima casa e contratto a favore di terzo. I benefici spettano anche se nel documento non è presente la dichiarazione con la quale il “terzo” attesti di voler fruire della stipulazione a suo favore? Vediamo nel dettaglio quanto è stato chiarito con la risposta n. 145/2024 e cosa prevede la normativa.

Con la risposta n. 145/2024, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato un caso di stipula a favore di un terzo, un minore, e ha chiarito se per accedere alle agevolazioni prima casa è necessaria la dichiarazione di “voler profittare” dell’acquisto dell’immobile.

L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che “le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione” e poi ha sottolineato quanto previsto dalla Nota II­ bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 (Tur), in materia di agevolazioni prima casa. Facendo ciò ha precisato che la ratio delle disposizioni agevolative “richiede certezza in merito all’acquisto dell’immobile in capo al soggetto che deve dichiarare di possedere i requisiti e di essere nelle condizioni previste per fruire dell’agevolazione fin dalla stipula dell’atto, assumendone i relativi obblighi”.

Nel citare la circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, l’Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che nelle ipotesi di acquisto da parte di minori l’agevolazione prima casa spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato, in presenza di tutti i requisiti previsti. Di conseguenza, nel caso in cui il terzo sia un minore, le dichiarazioni ai fini delle agevolazioni prima casa possono essere rese dal genitore esercente la potestà sullo stesso, per conto del minore, in qualità di legale rappresentante del figlio.

L’Agenzia delle Entrate ha poi menzionato l’articolo 1411 (“Contratto a favore di terzi”) del Codice civile, a norma del quale “è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse”. Di conseguenza, nelle ipotesi di acquisto immobiliare stipulato con “contratto a favore di terzo”, il terzo consegue la titolarità dell’immobile, per effetto della stipulazione. Ma, fino a quando il terzo non dichiara di “volerne profittare” tale acquisto non è definitivo, “essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo”.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha infatti spiegato che, ai sensi del secondo comma del citato articolo 1411 del Codice civile, “la dichiarazione del terzo di ‘volerne profittare’ consolida l’acquisto in suo favore, impedendone la revoca o la modifica da parte dello stipulante”. E ha sottolineato che, “solo in tale circostanza, verificandosi la definitività dell’acquisto da parte del terzo, che con la dichiarazione di adesione rende irrevocabile/immodificabile l’acquisto, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione”.

Ne consegue dunque che, “qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni prima casa, deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla citata Nota II ­bis, anche la dichiarazione di ‘voler profittare’ della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto”.

 

Fonte: Idealista 08/07/2024